Chievo-Verona - Coro 23698

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E TIFA CHIEVO-VERONA


Chievo-Verona

Cori anti Sassuolo


venerdì 22 ottobre 2021


1. Qualora qualcuno accusi un altro, ponendo un bando su di lui, ma non possa provare l'accusa, allora
quello che ha accusato sia messo a morte.
2. Qualora qualcuno abbia portato un'accusa contro un uomo, e l'accusato salti nel fiume, qualora egli
affondi nel fiume l'accusatore prenda possesso della sua casa. Ma qualora il fiume provi che l'accusato
non è colpevole, e qualora ne esca indenne, allora chi aveva portato l'accusa sia messo a morte, mentre
chi era saltato nel fiume prenderà possesso della casa appartenuta all'accusatore.
3. Qualora qualcuno porti un'accusa di qualche crimine davanti agli anziani, e non provi ciò che ha
denunciato, qualora si tratti di un crimine per cui è prevista la pena capitale, sia messo a morte.
4. Qualora egli convinca gli anziani ad imporre una multa in cereali o denaro, riceva la multa che
l'azione produce.
5. Qualora un giudice esamini un caso, raggiunga una decisione, e presenti il suo giudizio per iscritto;
qualora poi un appaia un errore nella sua decisione, e ciò dipenda da sua colpa, paghi allora dodici volte
la multa da lui stabilita nel caso, e sia pubblicamente rimosso dal posto di giudice, né mai più vi sieda
per rendere giustizia.
6. Qualora qualcuno derubi la proprietà di un tempio o della corte, sia messo a morte, e così chi riceva
la refurtiva da lui sia messo a morte.
7. Qualora qualcuno compri dal figlio o dallo schiavo di un altro uomo, senza testimoni o un contratto,
argento o oro, un bue o una pecora, un asino o qualunque cosa, o qualora egli ne prenda dominio, è
considerato un ladro, e sia messo a morte.
8. Qualora qualcuno rubi bestiame o pecore, o un asino, o un maiale o una capra, qualora esso
appartenga a un dio o alla corte, il ladro paghi trenta volte tanto; qualora appartengano a un uomo
liberato del re paghi egli il decuplo; qualora il ladro non abbia nulla con cui pagare, sia messo a morte.
9. Qualora una persona perda un bene, e lo ritrovi in possesso di un altro: qualora il possessore dica
"Un mercante me l'ha venduto, ho pagato un prezzo di fronte a testimoni", ed il proprietario della cosa
dica, "Porterò testimoni che conoscono la mia proprietà", allora l'acquirente porti il mercante che
gliel'ha venduto, ed i testimoni dell'acquisto, ed il proprietario porti i testimoni che possono identificare
la sua proprietà. Il giudice esamini le loro testimonianze - tanto dei testimoni davanti ai quali fu pagato,
quanto di coloro che identificano sulla parola il bene perduto. Il mercante allora si dimostra un ladro e
sia messo a morte. Il proprietario del bene smarrito riceve la sua proprietà, e chi l'aveva comprato
riceve il denaro pagato dal patrimonio del mercante.
10. Qualora l'acquirente non porti il mercante e i testimoni davanti ai quali ha comprato il bene, ma il
proprietario porta testimoni che lo identificano, allora il compratore è un ladro e sia messo a morte ed il
proprietario riceve il bene perduto.
11. Qualora il proprietario non porti testimoni per identificare il bene perduto, è un malfattore, ha
calunniato e sia messo a morte.
12. Qualora i testimoni non siano subito reperibili, allora il giudice fissi un limite, allo spirare di sei mesi.
Qualora i suoi testi non siano comparsi nei sei mesi, è un malfattore, e sopporti la multa del caso
pendente.
14. Qualora qualcuno rubi il figlio minorenne di un altro, sia messo a morte.
15. Qualora qualcuno prenda uno schiavo della corte maschio o femmina, o uno schiavo maschio o
femmina di un uomo liberato, fuori dalle porte della città, sia messo a morte.
16. Qualora qualcuno riceva in casa sua uno schiavo fuggitivo (maschio o femmina) della corte, o di un
uomo liberato, e non lo porti fuori alla pubblica proclamazione del capo della casa, il padrone della casa
sia messo a morte.
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17. Qualora qualcuno trovi schiavi (maschi o femmine) fuggitivi in aperta campagna e li riporti al
padrone, il padrone degli schiavi lo ricompensi con due shekels d'argento.
18. Qualora lo schiavo non fornisca il nome del padrone, il ritrovatore lo porti al palazzo; segua un
ulteriore ricerca, e lo schiavo sia restituito al suo padrone.
19. Qualora egli tenga gli schiavi in casa sua, e siano presi là, sia messo a morte.
20. Qualora lo schiavo che egli abbia preso fugga da lui, allora giuri ai padroni dello schiavo, e sia libero
da ogni biasimo.
21. Qualora qualcuno apra un buco in una casa (apra per rubare), sia messo a morte davanti a quel buco
e sepolto.
22. Qualora qualcuno sia colto sul fatto di rubare, allora sia messo a morte.
23. Qualora il ladro non sia trovato, allora il derubato denunci sotto giuramento l'ammontare della sua
perdita; allora la comunità, e ... sul cui terreno e territorio e nel cui dominio era [, ] lo indennizzino per
la merce rubata.
24. Qualora siano rubate persone, allora la comunità e ...paghino una mina d'argento ai loro parenti.
25. Qualora il fuoco distrugga una casa e qualcuno che viene per porre l'occhio sulla proprietà del
padrone della casa prenda la proprietà del padrone della casa, egli sia gettato esattamente in quel
medesimo fuoco.
26. Se un capo o un uomo (soldato comune), cui è stato ordinato di andare sulla via maestra del re per
la guerra non va, ma assolda un mercenario, se trattiene il compenso, allora questo capo o uomo sia
messo a morte, e chi lo rappresentava prenda possesso della sua casa.
27. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna del re (catturato in battaglia) e qualora i suoi campi
e il giardino siano dati ad un altro e questi ne prenda possesso, qualora egli ritorni e raggiunga il suo
posto, il suo campo ed il giardino gli siano restituiti, egli ne ritornerà in possesso.
28. Qualora un capo o uomo sia preso nella sfortuna di un re, se suo figlio è in grado di entrare in
possesso, allora il campo ed il giardino siano dati a lui, egli succederà nell'asse ereditario di suo padre.
29. Se suo figlio è ancora giovane, e non può prendere possesso, un terzo del campo e del giardino sia
dato a sua madre, ed ella lo prenderà.
30. Se un capo o un uomo lascia la sua casa, giardino e campo e lo da in affitto, e qualcun altro prende
possesso della sua casa, giardino e campo e lo usa per tre anni: se il primo proprietario ritorna e
rivendica la sua casa, giardino e campo, non sia dato a lui, ma continui ad usarlo chi ne prese possesso e
lo usò.
31. Qualora egli lo dia in affitto per un anno e poi ritorni, la casa, giardino e campo gli sia restituito, ed
egli torni a dominarlo.
32. Qualora un capo o un uomo sia catturato nella "Strada del Re" (in guerra), e un mercante lo riscatti,
e lo riporti al suo posto; qualora egli abbia i mezzi nella sua casa per pagare il riscatto, si riscatti lui
stesso: qualora non abbia alcunché nella sua casa per riscattarsi, sia riscattato dal tempio della sia
comunità; qualora non vi sia alcunché nel tempio con cui pagare, paghi la corte. Il suo campo, giardino,
e casa non siano dati per l'acquisto della sua libertà.
33. Qualora un ... o un ... si registri come un ritirato dalla "Strada del Re", e mandi un mercenario o un
sostituto, ma lo ritiri, allora il ... o ... sia messo a morte.
34. Qualora un ... o un ... leda la proprietà di un capitano, ferisca il capitano, o porti via dal capitano un
dono offerto dal re, allora il ... o ... sia messo a morte.
35. Qualora qualcuno compri i bovini o le pecore che il re ha dato ai capi da lui, perde il suo denaro.
36. Il campo, il giardino, e la casa di un capo, di un uomo, o di uno soggetto a pagare una rendita, non
può essere venduto.
37. Qualora qualcuno compri il campo, il giardino, e la casa di un capo, uomo, o di uno soggetto a
pagare una rendita, la sua tavola di vendita sia rotta (dichiarata invalida) e perda il suo denaro.
38. Un capo, uomo, o uno soggetto a pagare una rendita non può assegnare la sua tenuta del campo,
casa, e giardino a sua moglie o figlia, e nemmeno possa assegnarli per un debito.
39. Egli può, comunque, assegnare un campo, giardino, o casa che ha comprato, e tenerlo come
proprietà, a sua moglie o figlia o darlo per debito.
40. Egli può vendere il campo, giardino, e casa ad un mercante (agente reale) o ad altro pubblico
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ufficiale, mantenendo il compratore l'usufrutto sul campo, casa e giardino.
41. Qualora qualcuno recinti il campo, giardino, e casa di un capo, uomo, o di uno soggetto a pagare
una rendita, allestendo una palizzata; se il capo, uomo o il soggetto a pagare una rendita ritorna al
campo, giardino, e casa, la palizzata che gli era stata data divenga sua.
42. Qualora qualcuno prenda in uso un campo per coltivarlo, e non ne ricavi alcun raccolto, si deve
provare che egli non abbia lavorato sul campo, e dovrà consegnare cereali, quanti ne ha ottenuti il suo
vicino, al proprietario del campo.
43. Qualora non coltivi il campo, ma lo lasci giacere incolto, darà cereali come il suo vicino al
proprietario del campo, ed il campo che ha lasciato giacere incolto dovrà ararlo, seminarlo e renderlo al
suo proprietario.
44. Qualora qualcuno prenda il dominio di un campo lasciato incolto per renderlo arabile, ma è pigro, e
non lo rende arabile, seminerà il campo incolto nel quarto anno, lo erpicherà e coltiverà, e lo renderà al
proprietario, e per ogni decina di gan (una misura d'area) dieci gur di cereali gli saranno pagati.
45. Qualora un uomo dia in affitto il suo campo per coltivazione contro una rendita stabilita, e riceva la
rendita, ma il maltempo sopravvenga a distruggere il raccolto, il danno cade sul coltivatore del suolo.
46. Qualora non riceva una rendita fissa per il suo campo, ma lasci per tale titolo metà o la terza parte
del raccolto, il cereale sul campo sia diviso proporzionalmente tra il coltivatore ed il proprietario.
47. Se il coltivatore, poiché non ha avuto successo nel primo anno, ha fatto coltivare il terreno da altri,
il proprietario non può sollevare alcuna eccezione; il campo è stato coltivato ed egli riceve il raccolto
secondo l'accordo.
48. Se qualcuno ha un debito per un prestito, e una tempesta danneggia i cereali, o il raccolto perisce, o
i cereali non crescono per carenza di acqua; in quell'anno non ha bisogno di dare al creditore alcuna
quantità di cereali, egli lava nell'acqua la tavola in cui è segnato il debito e non paga alcuna rendita per
tale anno.
49. Qualora qualcuno prenda denaro da un mercante, e dia al mercante un campo coltivabile a
frumento o a sesamo e gli ordini di piantare frumento o sesamo nel campo, e di eseguire il raccolto;
qualora il coltivatore pianti frumento o sesamo nel campo, al raccolto il frumento o il sesamo
apparterrà al proprietario del campo ed egli pagherà il frumento come rendita, per il denaro ricevuto dal
mercante, ed egli dia ciò che serve alla sussistenza del coltivatore al mercante.
50. Qualora egli dia un campo da frumento coltivato a frumento, o un campo da sesamo coltivato a
sesamo, il frumento nel campo appartenga al proprietario del campo, e restituisca il denaro al mercante
come prestato.
51. Qualora non abbia denaro per rifondere, allora paghi in frumento o sesamo al posto del denaro
come prestato per ciò che ha ricevuto dal mercante, secondo la tariffa reale.
52. Qualora il coltivatore non pianti frumento o sesamo nel campo, il contratto del debitore non è
indebolito.
53. Qualora uno sia troppo pigro per tenere il suo argine in condizioni appropriate, e non lo tiene così;
qualora dunque l'argine rompa e tutti i campi siano allagati, allora colui nel cui argine avvenne la rotta
sia venduto per denaro, ed il denaro rimpiazzi il frumento di cui ha causato la perdita.
54. Qualora non possa rimpiazzare il frumento, allora egli e le sue proprietà siano divisi tra i coltivatori
il cui frumento ha subito l'allagamento.
55. Qualora qualcuno apra i suoi solchi per irrigare il suo terreno, ma è malaccorto, e l'acqua allaghi il
campo del suo vicino, allora paghi frumento per la sua perdita.
56. Qualora un uomo lasci entrare l'acqua, e l'acqua sommerga la piantagione del vicino, paghi dieci gur
di frumento per ogni gan di terra.
57. Se un pastore, senza il permesso del proprietario del campo, ed all'insaputa del proprietario delle
pecore, lascia le pecore in un campo a pascolare, allora il proprietario faccia il suo raccolto, ed il
pastore, che ha fatto pascolare il gregge senza il permesso del proprietario del campo, paghi al
proprietario venti gur di frumento per ogni dieci gan.
58. Qualora dopo che le greggi hanno lasciato il pascolo e sono state rinchiuse nel recinto comune alla
porta della città, qualche pastore le lasci in un campo ed esse pascolano là, questo pastore prenda
possesso del terreno in cui ha permesso che si pascolasse, ed al raccolto deve pagare sessanta gur di
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frumento per ogni dieci gan.
59. Qualora qualche uomo, all'insaputa del proprietario del giardino, tagli un albero in un giardino paghi
mezza mina in denaro.
60. Qualora qualcuno affidi un terreno ad un giardiniere, perché sia adibito a giardino, qualora vi lavori,
e ne abbia cura per quattro anni, il quinto anno il proprietario ed il giardiniere lo dividano, ed il
proprietario abbia la sua parte.
61. Se il giardiniere non ha completato la messa a dimora del campo, lasciando una parte inutilizzata,
questa sia assegnata a lui come sua.
62. Qualora non pianti il campo che gli fu affidato come giardino, qualora esso sia arabile (per frumento
o sesamo) il giardiniere paghi al proprietario il prodotto del campo per gli anni che egli abbia lasciato
incolto, a seconda del prodotto dei campi vicini, metta il campo in condizione arabile e lo restituisca al
suo proprietario.
63. Qualora egli trasformi terra sprecata in campi arabili e la restituisca al suo proprietario, quest'ultimo
gli paghi per un anno dieci gur per dieci gan.
64. Qualora qualcuno dia in uso il suo giardino ad un giardiniere per lavorare, il giardiniere paghi al suo
proprietario due terzi del prodotto del giardino, per il tempo in cui ne ha il possesso, e tenga l'altro
terzo.
65. Qualora il giardiniere non lavori il giardino ed il prodotto perisca, il giardiniere paghi in proporzione
ai giardini vicini.
[Il testo relativo alle leggi dalla 66 alla 99 è perduto]
Da 100 a 199
100. ... interesse per il denaro, tanto quanto ne ha ricevuto, gli sia pertanto data una nota, ed il giorno,
quando stabilito, paghi al mercante.
101. Se non esistono usi commerciali nel posto in cui sia capitato, lasci egli al mercante l'intera somma
ricevuta dal mediatore (agente) per darla al mercante.
102. Qualora un mercante affidi denaro ad un agente per qualche investimento, e l'agente patisca una
perdita nel luogo in cui si reca, garantirà il capitale al mercante.
103. Qualora, durante il viaggio, un nemico gli sottragga tutto quel che aveva, il mediatore giuri in nome
di Dio e sia liberato da ogni obbligazione.
104. Qualora un mercante dia ad un agente frumento, lana, olio, o qualunque altra merce da trasportare,
l'agente dia una ricevuta per il valore, e compensi all'uopo il mercante. Quindi ottenga una ricevuta dal
mercante per il denaro che gli dà.
105. Se l'agente è poco accurato, e non prende una ricevuta per il denaro che ha dato al mercante, non
può considerare come proprio il denaro di cui non ha ricevuta.
106. Qualora l'agente accetti denaro dal mercante, ma abbia una lite con il mercante (negando la
ricevuta), allora giuri il mercante dinanzi a Dio e a testimoni che ha dato tale denaro all'agente, e l'agente
gli paghi tre volte la somma.
107. Qualora il mercante inganni l'agente, in ciò che quest'ultimo gli ha restituito tutto quel che gli era
stato dato, ma il mercante nega la ricevuta di ciò che gli era stato restituito, allora questo agente accusi il
mercante davanti a Dio e a giudici, e se ancora egli neghi di aver ricevuto ciò che l'agente gli aveva dato
paghi sei volte la somma all'agente.
108. Se una taverniera tenutaria di una taverna non accetta frumento secondo il peso lordo in
pagamento di bevande, ma prende denaro, ed il prezzo della bevanda è meno di quello del frumento,
sia condannata e gettata nell'acqua.
109. Qualora cospiratori s'incontrino nella casa di una taverniera tenutaria di taverna, e questi
cospiratori non sono catturati e consegnati alla corte, la taverniera tenutaria di taverna sia messa a
morte.
110. Qualora una “sorella di un dio” apra una taverna, o entri in una taverna per bere, questa donna sia
arsa viva.
111. Qualora una tenutaria di locanda serva sessanta ka di bevanda usakani a ... ella riceva cinquanta ka
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di frumento al raccolto.
112. Qualora qualcuno sia in viaggio ed affidi argento, oro, pietre preziose, o qualunque bene mobile ad
un altro, e voglia riaverlo da lui; se quest'ultimo non riporti tutti i beni al posto stabilito, ma se ne
appropri a suo uso, allora quest'uomo, che non portò i beni per la riconsegna, sia condannato e paghi il
quintuplo di tutto ciò che gli era stato affidato.
113. Qualora qualcuno abbia in consegna frumento o denaro, ed egli prenda dal granaio o dalla cassa
senza che il proprietario ne sia informato, allora chi prese senza che il proprietario ne fosse informato
frumento dal granaio o denaro dalla cassa sia legalmente condannato, e ripaghi il frumento che ha
preso. E perda qualunque provvigione gli fosse stata pagata o promessa.
114. Qualora un uomo non abbia alcun titolo su un altro per [avere] frumento e denaro, e tenti di
richiederne con la forza, paghi un terzo di mina d'argento in ogni caso.
115. Qualora uno abbia un titolo su un altro per [avere] frumento e denaro e lo imprigioni; qualora il
prigioniero muoia in prigione di morte naturale, il caso non proceda ulteriormente.
116. Qualora il prigioniero muoia in prigione per percosse o maltrattamento, il signore del prigioniero
accusi il mercante davanti al giudice. Se era un uomo libero per condizione e per nascita, il figlio del
mercante sia messo a morte; se era uno schiavo, pagherà un terzo di mina d'oro, e tutto ciò che il
signore del prigioniero diede egli rifonderà.
117. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda sé stesso, sua moglie, suo figlio, e la
figlia per denaro o li ceda per lavoro forzato: lavoreranno per tre anni nella casa dell'uomo che li
comprò, o del proprietario, e nel quarto anno siano rimessi in libertà.
118. Qualora egli ceda uno schiavo o schiava per lavoro forzato, ed il mercante li subaffitti, o li venda
per denaro, non si può sollevare alcuna obiezione.
119. Qualora chiunque manchi di adempiere un debito, e venda la cameriera servente che gli ha
partorito figli, per denaro, il denaro che ha pagato il mercante gli sia ripagato dal proprietario della
schiava ed ella sia liberata.
120. Qualora qualcuno depositi frumento al sicuro nella casa di un'altra persona, ed avvenga un
qualunque danno al frumento in deposito, o qualora il proprietario della casa apra il granaio e prenda
del frumento, o qualora specialmente egli neghi che il frumento sia stato depositato nella sua casa: allora
il proprietario del frumento reclamerà il frumento davanti a Dio (un giuramento), ed il proprietario della
casa pagherà per tutto il grano che ha preso al suo proprietario.
121. Qualora qualcuno depositi frumento nella casa di un altro gli pagherà il deposito nella misura di un
gur per ogni cinque ka di frumento per anno.
122. Qualora qualcuno dia ad altri argento, oro, o qualsiasi altra cosa da tenere, mostrerà tutto a
testimoni, prepari un contratto, e poi lo affidi perché venga custodito in modo sicuro.
123. Qualora lo affidi in custodia senza testimoni o contratto, e l'affidatario lo neghi, allora egli non ha
alcun diritto.
124. Qualora uno consegni argento, oro, o qualsiasi altra cosa ad un altro perché sia conservato in
modo sicuro, davanti ad un testimone, ma egli neghi, sarà portato davanti ad un giudice, e pagherà per
intero tutto ciò che ha negato.
125. Qualora qualcuno piazzi la sua proprietà presso un altro perché sia conservato in modo sicuro, e
là, tramite ladri o rapinatori, la sua proprietà e la proprietà dell'altro vadano perdute, il proprietario della
casa, per la cui negligenza ebbe luogo la perdita, compenserà il proprietario per tutto ciò che gli era
stato affidato. Ma il proprietario della casa cercherà di seguire e recuperare la sua proprietà, e di
riprenderla dal ladro.
126. Qualora qualcuno che non ha perduto i suoi beni affermi che essi sono andati perduti, e faccia
false richieste: qualora egli reclami i propri beni e il risarcimento davanti a Dio, anche se non li ha persi,
sarà compensato per tutta la pretesa perdita. (ossia, il giuramento è tutto quel che occorre)
127. Qualora qualcuno “punti il dito” (calunni) su una sorella di un dio o la moglie di qualcuno, e non
possa provarlo, questo uomo sia portato davanti ai giudici e la sua fronte sia segnata. (con il taglio della
pelle, o forse dei capelli.)
128. Qualora un uomo prenda una donna in moglie, ma non abbia rapporti con lei, questa donna non
gli è moglie.
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129. Qualora la moglie di un uomo sia sorpresa (in flagranza) con un un altro uomo, siano entrambi
legati e gettati in acqua, ma il marito può perdonare la moglie ed il re i suoi schiavi.
130. Qualora un uomo violenti la moglie (promessa o sposa-bambina) di un altro uomo, che non ha
mai conosciuto un uomo, e vive ancora nella casa paterna, e dorma con lei e sia sorpreso, quest'uomo
sia messo a morte, ma la moglie è innocente.
131. Qualora un uomo porti un'accusa contro la moglie di un altro, ma ella non è stata sorpresa con un
altro uomo, deve fare un giuramento e poi può ritornare a casa.
132. Se il “dito è puntato” contro una moglie di un altro uomo, ma non è colta a dormire con l'altro
uomo, ella salterà nel fiume per suo marito.
133. Se un uomo è preso prigioniero in guerra, e v'è sostentamento nella sua casa, ma sua moglie lasci
casa e corte, e vada in un'altra casa: poiché sua moglie non tenne la propria corte, ed andò in un'altra
casa, sarà condannata giudizialmente e gettata nell'acqua.
134. Qualora qualcuno sia catturato in guerra e non vi sia sostentamento nella sua casa, qualora allora
sua moglie vada in un'altra casa questa donna sarà tenuta innocente.
135. Qualora un uomo sia preso prigioniero in guerra e non vi sia sostentamento in casa sua e sua
moglie vada in un'altra casa e dia alla luce figli; e qualora in seguito suo marito ritorni e venga a casa:
allora questa moglie tornerà da suo marito, ma i figli seguiranno loro padre.
136. Qualora qualcuno lasci la sua casa, fugga, ed allora sua moglie vada in un'altra casa, qualora poi egli
ritorni, e voglia riprendersi sua moglie: poiché è fuggito dalla sua casa ed è corso via, la mogli di questo
fuggiasco non tornerà da suo marito.
137. Se un uomo desidera separarsi da una donna che gli ha partorito dei figli, o da sua moglie che gli
ha partorito dei figli: allora egli restituirà a quella moglie la sua dote, ed una parte dell'usufrutto del
campo, giardino, e proprietà, in modo che possa prendersi cura dei figli. Quando ha fatto crescere i suoi
figli, una porzione di tutto ciò che è dato ai figli, pari a quanto è dato ad uno di loro, sarà dato a lei. Ella
può allora sposare l'uomo del suo cuore.
138. Se un uomo desidera separarsi da una donna che non gli ha partorito dei figli, le darà il valore del
suo denaro d'acquisto e la dote che ella portò dalla casa di suo padre, e la lascerà andare.
139. Se non vi fu alcun prezzo di acquisto le darà una mina d'oro come dono di rilascio.
140. Qualora sia un uomo liberato le dia un terzo di mina d'oro.
141. Se la moglie di un uomo, che vive in casa sua, desidera lasciarlo, piomba nei debiti, cerca di
rovinare la propria casa, trascura suo marito, ed è dichiarata colpevole in giudizio: qualora suo marito le
offra il rilascio, ella può andare per la sua strada, ed egli non le dà alcunché come dono di rilascio. Se
suo marito non desidera rilasciarla, e qualora egli prenda un'altra moglie, ella rimarrà come serva nella
casa di suo marito.
142. Qualora un uomo litighi con la moglie, e dica: “Tu non sei adatta a me,” vanno presentate le
ragioni della sua manchevolezza. Se ella è incolpevole, e non c'è alcun torto da parte sua, ma egli la
lascia e la trascura, allora nessuna colpa si lega a questa donna, ella prenderà la sua dote e tornerà alla
casa di suo padre.
143. Se ella non è innocente, ma lascia il marito, e rovina la sua casa, trascurando suo marito, questa
donna sarà gettata nell'acqua.
144. Qualora un uomo prenda moglie e questa donna dia al marito una cameriera-servente, ed ella gli
partorisca dei figli, ma quest'uomo vuole prendere un'altra moglie, ciò non gli sarà permesso; egli non
prenderà una seconda moglie.
145. Qualora un uomo prenda moglie, ed ella non gli partorisca figli, ed egli intenda prendere un'altra
moglie: qualora prenda questa seconda moglie, e la porti a casa, a questa seconda moglie non sarà
concessa l'uguaglianza con sua moglie.
146. Qualora un uomo prenda una moglie ed ella dia a quest'uomo una cameriera servente come moglie
ed ella gli partorisca figli, ed allora questa cameriera assuma l'uguaglianza con la moglie: poiché gli ha

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